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ORDINANZA SULLA SICUREZZA BALNEARE.....GENOVA
2006 |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
GENOVA
Ordinanza di Sicurezza Balneare
n° 72 /
2006
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA:
RITENUTO necessario disciplinare gli
aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare lungo il
litorale del Circondario Marittimo di Genova, che comprende il
territorio dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco,
Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli, allo scopo di tutelare
l’interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare
ed alla sicurezza della navigazione marittima;
VISTO il codice della navigazione ed il relativo regolamento di
esecuzione;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio
2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio
2003 n° 172";
VISTO il D.M. 5.10.1999 n° 478 recante l’approvazione del
regolamento di sicurezza della navigazione delle unità da
diporto;
VISTO il dispaccio n°
02.01.04/34660
datato 07.04.2006 del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto;
CONSIDERATO che il litorale del
Circondario Marittimo di Genova è formato in gran parte da
coste a picco prospicienti fondali immediatamente
navigabili, mentre le poche spiagge esistenti sono poco
estese, talvolta intervallate da moli o scogliere con
fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si
ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme
generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le
altre attività connesse con l’uso del mare;
CONSIDERATA l’opportunità di
aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n°
105/2003
e successive modifiche intervenute, allo
scopo di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza
delle attività balneari.
Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Nel periodo di
funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, stabilito dagli
enti locali, presso le stesse devono essere operativi i servizi di
salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme di cui
all’art. 4.
1.2. Ove una struttura balneare intenda operare
per fini esclusivamente elioterapici, prima della data d’inizio della
stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, oppure
nei periodi compresi fra il 1 maggio ed il 31 maggio e fra il
16 settembre ed il 30 settembre, dovrà issare una bandiera rossa ed
esporre apposita cartellonistica, all’ingresso ed all’interno della
struttura stessa, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue),
recante la seguente dicitura
STRUTTURA APERTA AI
SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
Dovranno, comunque, essere assicurati, anche nei
predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui
all’art. 4.9 ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto
soccorso di cui all’art. 4.10.2.
1.3. Le altre strutture che, durante la stagione
balneare ovvero anche al di fuori della stessa, non operino ai soli fini
elioterapici, dovranno assicurare il servizio di salvataggio.
1.4. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non
provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata
comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Genova e
provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge,
adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue)
con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO".
Art. 2: ZONE DI MARE RISERVATE
AI BAGNANTI
2.1 Nel periodo dal
1 maggio al 30 settembre, la zona di mare per una distanza di 200
metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, è prioritariamente
destinata alla balneazione.
2.1.1. Il limite di tale zona deve essere
segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di
esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore
rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno
dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle
estremità del fronte a mare delle concessioni. I concessionari dovranno
altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni
dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo
riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non
consenta
il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere
posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Genova.
2.1.2. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non
provvedano a mettere
in opera tale sistema di segnalazione, devono
apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in
più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE
INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".
2.1.3
I
concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge
libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la
balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.
1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di
colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l’uno
dall’altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di
segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica
ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente
dicitura "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO"
oppure "INESISTENTE". Nel caso la profondità suddetta sia
superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere
apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti.
2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai
bagnanti, nelle ore comprese tra le
08,30 e le
19,30 E’ VIETATO:
2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale,
wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole,
canoe, pattini, mosconi,
lance, nonché pedalò e simili. Da tale divieto
sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini
della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al
D.P.R. 470/82
e successive modifiche. Tali mezzi dovranno essere
riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "
Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato,
adottando ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno
tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di
campionamento.
Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate
nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora
preventivamente autorizzate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di
Genova. In tal caso, i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di
distanza dai suindicati mezzi.
2.2.2. l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi
regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima
rilasciata dagli enti locali.
2.2.3. Ai fini della sicurezza della navigazione
dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute
all’art. 4 dell’ordinanza n°
123/97 in
data 31 maggio 1997, vigenti per tutto l’anno solare, e non abrogate dal
D.M. 478/99.
Il conduttore è responsabile delle dotazioni della
propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche
necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.
2.2.4.
E’
vietata l’evoluzione dei surf e dei Kite-surf ad una distanza inferiore
a 50 metri dai bagnanti. E’
altresì vietato l’atterraggio di surf e Kite–surf
nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che
non sia appositamente autorizzato, avendo comunque cura di separare tali
aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle
spiagge libere l’atterraggio è
consentito
qualora non siano presenti bagnanti nella zona
di atterraggio.
2.2.5. Chiunque compia attività subacquee (anche
al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a
segnalare la propria presenza con apposito pallone ovvero segnale
(bandiera rossa con banda trasversale bianca) issato su unità navale e
ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.
Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale, qualora operino
tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
Di notte il segnale è costituito da una luce
lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte, presente sull’unità di
appoggio o, qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale
galleggiante.
I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di
visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a
non meno di 300 metri di distanza. In prossimità dei predetti segnali le
unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la
velocità e mantenersi a una distanza di 100 metri.
Per ulteriori disposizioni si richiama l’Ordinanza n°
18/99
del 16.02.1999, specificatamente disciplinante le
immersioni subacquee.
2.2.6. Il nuotatore che si trovi al di fuori
delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i
medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il
subacqueo.
Art. 3: ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
E’ vietata la balneazione:
3.1 nei porti.
3.2. nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture
portuali.
3.3. all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto,
opportunamente segnalati. 3.4.nelle zone di mare indicate da apposite
ordinanze.
Art. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
4.1 Durante l’orario di apertura, i concessionari singoli
o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e
assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società
Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di
fronte a mare o frazione. L’eventuale consorzio del servizio di salvataggio
dovrà essere preventivamente comunicato
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.
4.2 Qualora particolari
conformazioni
dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia,
pennelli imbonitori,
ecc. ) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante
il fronte
della concessione,
il numero
degli assistenti
abilitati al
salvamento
dovrà essere incrementato
anche in consorzio con altri stabilimenti
limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente
vigilato.
4.3 Dovrà inoltre essere assicurata la
presenza di n° 1 bagnino di salvataggio presso ogni piscina.
4.4 L’assistente ai bagnanti deve:
? indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", la quale
dovrà essere di colore rosso a far data dal 01.06.2006;
? essere dotato di "fischietto professionale con tre camere
indipendenti";
? essere impegnato esclusivamente nel servizio di
salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro
servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore
abilitato;
? stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella
postazione di cui al successivo punto 4.5, oppure in mare sull’unità di
servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla
chiusura d'autorità delle strutture fino allo accertamento del
ripristino del servizio stesso.
4.5. Presso ogni
postazione di salvataggio - da ubicarsi su posizione idonea a garantire
una totale visibilità degli antistanti specchi acquei (ove necessario ed
opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata) - devono essere
permanentemente disponibili:
4.5.1. Un
binocolo.
4.5.2. 200
metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con
cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al
terreno.
4.5.3. Un paio di
pinne.
4.5.4 Una unità idonea a disimpegnare
il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati
la scritta
"SALVATAGGIO", dotata di
un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante
lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
Tale unità, che non deve essere in alcun caso destinata
ad altri usi, dovrà essere di colore rosso, a far data
dal 1 maggio 2007.
4.5.5
E’
facoltà del concessionario o del
consorzio, laddove istituito ai sensi dell’art. 4.1.
della presente ordinanza di sicurezza balneare,
posizionare, a
terra
presso la postazione di salvataggio,
una moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva
comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di
Genova.
Resta comunque fermo l’obbligo, per
il concessionario o per il consorzio, di assicurare il
servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità
stabilite dal presente
art.
4 costituendo, l’impiego della moto
d’acqua, soltanto un’eventuale integrazione all’unità di
cui al presente
art.
4.5.4..
Qualora sia impiegata la moto d’acqua,
dovranno essere osse rvate
le seguenti
prescrizioni:
- la
moto d’acqua, del tipo a tre
posti, dovrà recare la scritta
"SALVATAGGIO"
su entrambi i lati e, a far data dal
1 maggio 2007, dovrà essere di colore rosso;
- la moto d’acqua dovrà essere impiegata
esclusivamente per l’espletamento del servizio di
salvataggio; a tale riguardo, non si applica l’art. 7
della presente ordinanza;
- il conduttore della
moto
d’acqua dovrà essere in possesso di
patente nautica in corso di validità;
- a bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore
munito di patente nautica in corso di validità, dovrà
essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l’uscita in mare, il conduttore e la persona
abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura
di salvataggio ed il
casco;
- la moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella
di salvataggio, assicurata alla stessa moto d’acqua
tramite sganci rapidi.
Rientra nel prudente apprezzamento del
concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo
ritenuto
più idoneo ad ottimizzare la prestazione del
servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di
fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine,
distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
4.6 Qualora il fronte mare della concessione sia
uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la
postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla
vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante
lunga almeno 25 metri.
Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a
25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o
frazione.
4.7. Quando lo stato
del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o
rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a
cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben
visibile una bandiera rossa
il cui significato deve intendersi come
avviso di bagno a rischio o pericoloso.
L’ avviso di cui sopra dovrà
essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
4.8 il concessionario, al di fuori
dell’orario 08.30-19.30, dovrà issare una bandiera di colore rosso, con
significato di assenza di servizio di salvataggio.
4.9. Ogni concessionario deve dotarsi di
materiale di primo soccorso costituito da:
4.9.1 Tre
bombolette individuali di ossigeno, da un litro,
senza riduttore di pressione.
4.9.2. Una cannula di
respirazione bocca a bocca.
4.9.3. Un pallone
"ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta
equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
4.9.4. Una cassetta di pronto soccorso, anche
di tipo portatile, contenente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente.
4.10Oltre a quanto previsto nel presente ar ticolo,
ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
4.10.1. di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto
delle vigenti normative
in
materia.
4.10.2. di un apposito locale, non necessariamente
ubicato nel corpo centrale, adibito esclusivamente a primo
Soccorso.
In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso le
dotazioni di primo soccorso di cui al precedente para 4.8.
4.11I concessionari
dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di
ostacoli subacquei e di quant’altro possa costituire
pericolo per
le persone o le unità alla locale Autorità
Marittima,
apponendo, nel contempo, appositi
cartelli indicanti
lo stato di
pericolo.
4.12. I
concessionari devono, altresì, indicare, con idonei
segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
Art. 5: DISCIPLINA DELLA PESCA
5.1.
L’
esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea,
regolamentata al punto 5.2.,
E’ VIETATO nelle fasce di mare
di metri 200
dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore 08.30
e le 19.30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi
ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita anche in tali orari la
sola pesca con canna.
5.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli
articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca,
approvato con D.P.R. 2.10.1968, n° 1639 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare,
E’ SEMPRE VIETATA
la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge
del Circondario Marittimo di Genova, in presenza di bagnanti, fino ad
una distanza di metri 500 dalla riva.
5.3. E’ VIETATO attraversare le
zone frequentate da bagnanti con arma subacquea
carica.
5.4
E’
fatto obbligo a chiunque eserciti pesca subacquea di segnalare la
propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il
pescatore subacqueo, nonché dall’art. 2.2.5. della presente Ordinanza.
Il pescatore subacqueo dovrà operare entro il raggio di
50 metri dalla verticale del segnale.
Art. 6: CORRIDOI
DI LANCIO
6.1. Aree in concessione per
l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti.
6.1.1.
I
concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la
concessione, al fine di realizzare "corridoi di lancio" per
l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a
motore,
a vela, a vela con
motore
ausiliario e tavole a vela.
6.1.2. I
predetti
corridoi devono avere le seguenti
caratteristiche:
? Larghezza metri
10. Tale misura potrà essere
ridotta
qualora il fronte a mare della concessione
sia pari
o inferiore
al limite di metri
20, ovvero potrà essere aumentata in relazione
a particolari
esigenze locali fino
a coincidere con il fronte a mare della concessione.
Ove previsto dal titolo
concessorio
rilasciato
dagli enti
locali, sono consentiti, in relazione
alla tipologia
di unità in transito, corridoi di minori
dimensioni.
? Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
? Delimitazione costituita da gavitelli di
colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e
distanziati a intervalli di
20 metri per i primi 100
metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità.
? Individuazione
delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine
bianche sui gavitelli esterni di delimitazione
6.2. Norme di comportamento.
6.2.1 Le unità a vela, ivi compresi la tavole a vela,
devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
6.2.2. Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter,
devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a
velocità non superiore a 3 nodi.
6.2.3. Le unità navali a motore, a vela o
a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi
e/o
con la vela abbassata - dovranno raggiungere
le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di
lancio.
6.2.4. E’
fatto comunque divieto di ormeggiare
od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio
Art. 7: DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (MOTO
D’
ACQUA) E NATANTI SIMILARI
7.1. Gli scooter
acquatici e natanti similari possono circolare: durante la stagione
balneare di ciascun anno – come determinata temporalmente dagli Enti
Locali – nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:
? il varo, l’alaggio, la partenza e
l’
approdo dei natanti di cui trattasi sono
consentiti dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da
diporto (Arenzano, Nervi, Bogliasco, Camogli), o da corridoi
appositamente e specificatamente concessi dagli enti locali per la
partenza e l’arrivo dei Jet sky;
? l’
entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire
con velocità massima di 3 (tre) nodi;
? la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla
costa di metri 400.
7.2. Al di fuori della
stagione balneare come determinata al punto 7.1., nelle seguenti zone di
mare ed alle seguenti condizioni:
? il varo, l’ alaggio, la partenza e l’ approdo dei
mezzi di cui trattasi sono consentiti da qualsiasi punto della
costa;
? la navigazione è consentita alla distanza minima dalla
costa di metri 300;
? è consentita la velocità massima di 3
(tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.
7.3. Essi devono navigare
esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.
Per la condotta degli scooter acquatici è necessaria la patente nautica.
Durante la navigazione dovrà essere indossato un
mezzo di salvataggio individuale. E’ vietato il deposito degli scooter
acquatici su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla
balneazione.
I noleggianti scooter acquatici e natanti similari
dovranno dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a
distanza, da utilizzarsi in caso di condotta non regolamentare dei
mezzi.
Art. 8: DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei
concessiona ri
in luogo visibile dagli utenti,
per tutta la durata della stagione balneare.
Gli ufficiali e gli Agen ti
di Polizia Giudiziaria
sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga le ordinanze
nn. 105/2003, 183/2003 (limitatamente agli articoli
5, 6 e 7), 36/2004 e 264/2004 dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Genova.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’ albo degli
Uffici Ma rittimi
del Circondario
Marittimo
ed agli albi dei Comuni rivieraschi.
I trasgresso ri
alla presente Ordinanza saranno puniti
ai sensi della normativa
vigente.
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