Art. 79 Pesca professionaleLa pesca professionale è
vietata nell'intero ambito portuale
Art. 80 Pesca sportiva
L'esercizio della pesca sportiva entro l'ambito portuale è consentito
soltanto, da terra, con l'uso della canna, nelle seguenti aree:
- molo Duca di Galliera;
- diga foranea;
- diga di Cornigliano, limitatamente al tratto estremo di levante
antistante la foce del Polcevera e per una lunghezza di 1300 metri
lineari, sino alla cancellata;
- diga foranea interna del porto di Voltri-Pra, per il solo tratto
compreso tra il fanale verde del secondo dente della diga ed il
fanale bianco a mezzo diga lato di levante, con esclusione del
versante esterno;
Detta attività è consentita esclusivamente nei giorni
festivi e prefestivi dal sorgere al tramonto del sole, previo rilascio
di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale e
dall'Autorità Marittima.
Nel periodo compreso tra il 1 ° giugno ed il 31 agosto,
l'esercizio della pesca è consentito, nelle località e con le modalità
predette, anche nei giorni feriali dal tramonto al sorgere del sole.
Per accedere alle aree indicate, gli interessati
potranno far uso del servizio di battellaggio
per il solo
traghettamento che dovrà comunque compiersi per la via più breve e il
più rapidamente possibile, allo scopo di non intralciare la navigazione.
Il trasporto dei pescatori con battello è regolato dall'articolo 77 del
presente Regolamento)
Art. 81 Pesca subacquea nelle acque portuali e nella
zona "CHARLIE"
A) La pesca subacquea nel porto è consentita
esclusivamente nello specchio acqueo portuale a nord del terrapieno
aeroportuale delimitato dal molo di Multedo, nel tratto terminale
esterno della scogliera frangiflutti antistante la località di Pegli –
ad eccezione della testata verso il canale di calma -, per un'ampiezza
di 50 metri a partire dalla scogliera medesima, a condizione che il
subacqueo (o i subacquei):
- sia costantemente assistito da imbarcazione di appoggio con la
prescritta bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
- abbia a bordo persona idonea al nuoto,
al fine di creare un'interdizione protettiva fra il subacqueo e le
unità navali in transito.
B) Nella zona "charlie", è consentita per un tratto di mare di 50
metri a partire dalla scogliera, purchè siano rispettate le condizioni
sub 1 e 2;