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DISCIPLINA SULLA PESCA SUBACQUEA NEL PORTO DI GENOVA 2006

Art. 79 Pesca professionale

La pesca professionale è vietata nell'intero ambito portuale

Art. 80 Pesca sportiva

L'esercizio della pesca sportiva entro l'ambito portuale è consentito soltanto, da terra, con l'uso della canna, nelle seguenti aree:

  1. molo Duca di Galliera;
  2. diga foranea;
  3. diga di Cornigliano, limitatamente al tratto estremo di levante antistante la foce del Polcevera e per una lunghezza di 1300 metri lineari, sino alla cancellata;
  4. diga foranea interna del porto di Voltri-Pra, per il solo tratto compreso tra il fanale verde del secondo dente della diga ed il fanale bianco a mezzo diga lato di levante, con esclusione del versante esterno;

Detta attività è consentita esclusivamente nei giorni festivi e prefestivi dal sorgere al tramonto del sole, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima.

Nel periodo compreso tra il 1 ° giugno ed il 31 agosto, l'esercizio della pesca è consentito, nelle località e con le modalità predette, anche nei giorni feriali dal tramonto al sorgere del sole.

Per accedere alle aree indicate, gli interessati potranno far uso del servizio di battellaggio per il solo traghettamento che dovrà comunque compiersi per la via più breve e il più rapidamente possibile, allo scopo di non intralciare la navigazione. Il trasporto dei pescatori con battello è regolato dall'articolo 77 del presente Regolamento)

 

Art. 81 Pesca subacquea nelle acque portuali e nella zona "CHARLIE"

A) La pesca subacquea nel porto è consentita esclusivamente nello specchio acqueo portuale a nord del terrapieno aeroportuale delimitato dal molo di Multedo, nel tratto terminale esterno della scogliera frangiflutti antistante la località di Pegli – ad eccezione della testata verso il canale di calma -, per un'ampiezza di 50 metri a partire dalla scogliera medesima, a condizione che il subacqueo (o i subacquei):

  1. sia costantemente assistito da imbarcazione di appoggio con la prescritta bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
  2. abbia a bordo persona idonea al nuoto,

al fine di creare un'interdizione protettiva fra il subacqueo e le unità navali in transito.

B) Nella zona "charlie", è consentita per un tratto di mare di 50 metri a partire dalla scogliera, purchè siano rispettate le condizioni sub 1 e 2;

C) Lungo la diga di Voltri-Pra nella zona avente i seguenti confini: 100 metri a levante del fanale verde (n°1580.2 E.F.) e 100 metri a ponente del fanale bianco posto sul "gomito" della diga (n°1579 E.F.)

Nelle zone appositamente delimitate con boette galleggianti non è richiesta la presenza dell'imbarcazione di assistenza di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo; fermo restando che il subacqueo in immersione deve essere segnalato come previsto dalle norme vigenti in materia.